Recenti dichiarazioni del ministro Maria Vittoria Brambilla affermano che è in atto un DDL per creare una figura professionale che permetta di esercitare l’insegnamento dell’arrampicata in ambiente roccioso. A tutti gli effetti dalla legge Bassanini del 1989, attualmente in vigore, si evince che l’unica figura in grado di esercitare professionalmente una qualsiasi attività alpinistica o collaterale, sia a tutti gli effetti la guida alpina. I professionisti dell’alpinismo sono gli unici a poter lavorare in ambiente, che esso sia contraddistinto da un luogo che ha a che fare con l’alpe o che invece ci si trovi in canyon, forre, falesie, ecc…
In Italia esistono molte associazioni, come l’AIC (Associazione Italiana Canyoning), la FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), o la UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti, Lega Montagna). Per nessuna tra le esse, affiliate o meno al CONI, vi è la possibilità di esercitare professionalmente nel proprio settore specifico. Non a caso si ricorda lo storico ma recente processo della Corte di Appello di Milano che il 30 novembre 2005, depositò la sentenza per esercizio abusivo della professione di guida alpina da parte di due istruttori di un’associazione affiliata alla FASI.
Ciò che si sono chiesti per anni gli arrampicatori, forse ora è stato sollevato direttamente dal governo. Perché non può esserci una figura specifica e professionale per l’arrampicata sportiva? Alpinismo ed arrampicata sportiva sono due cose diverse e separate, come hanno sottolineato e dimostrato da decenni i grandi movimenti filosofici e culturali negli ambienti alpinistici derivati dal Nuovo Mattino, le associazioni nazionali sportive relative, i gruppi accademici come il GISM (Gruppo Italiano Scrittori di Montagna), e le riviste italiane ed estere di settore. Dov’è quindi il problema?
Perché non può esserci una figura professionale specifica per l’arrampicata sportiva in “falesia”, ciò che un tempo veniva definito “palestra di roccia”? Sovente una guida alpina ha delle conoscenze che un arrampicatore sportivo potrebbe non avere. Altrettanto spesso un “climber” ha delle competenze specifiche, ed un’abilità focalizzata nella propria disciplina, che una guida alpina potrebbe non aver acquisito. Un allievo che voglia imparare ad arrampicare in senso sportivo, e non come attività finalizzata ad un’evoluzione in senso alpinistico, potrebbe voler scegliere un professionista di settore piuttosto che un “tuttofare” con una grande preparazione ripartita però in molte “materie”. Le guide alpine che insegnano arrampicata sportiva hanno infatti “solo” una specializzazione in tale disciplina ma non sono totalmente dedicati solo a quella pratica.
Se il cui terreno di appartenenza di una guida alpina è principalmente situato nelle alte montagne, mentre quello di un maestro di arrampicata sarebbe ipoteticamente focalizzato 365 giorni all’anno in falesia, perché non è possibile scegliere quest’ultimo tipo di insegnante? Non a caso ad esempio chi vuole imparare a sciare si rivolge ad un maestro di sci e non ad una guida alpina.
Per avere una risposta attenderemo il seguito di questi intenti e la reazione degli enti e delle associazioni direttamente interessate dal Disegno di Legge.
Christian Roccati
www.christian-roccati.com













