Ad avviso dei supremi giudici, correttamente, la Corte di Appello ha ritenuto, tra gli elementi “esclusivi della consapevolezza da parte dell’imputato della minore età” di Karima El Mahroug (vero nome di Ruby), l'”aspetto fisico” della ragazza marocchina e il suo “modo di comportarsi” che “non tradivano minimamente la sua età effettiva”. Inoltre, Ruby aveva “l’abitudine a fornire false generalità” e ad attribuirsi una età “di volta in volta diversa, dai 19 ai 27 anni”. Agli amici aveva detto di “avere sempre taciuto” la sua minore età a Berlusconi.
Da parte di Silvio Berlusconi, insomma, non “c’è stato alcun abuso costrittivo”, perché si limitò a segnalare la cosa e “ad indicare la persona che si sarebbe potuta far carico della ragazza minorenne fermata. Né può concretamente ravvisarsi efficacia induttiva nel riferimento fatto da Berlusconi all’asserita parentela della giovane con il presidente egiziano, circostanza rivelatasi, nel breve volgere di qualche minuto, falsa e quindi priva di qualunque idoneità ad ingannare il funzionario e ad indurlo a soddisfare la richiesta rivoltagli”.