Fondo anti sfratti dal Comune di Genova
Fondo anti sfratti dal Comune di Genova

Genova – Un fondo per i genovesi colpiti da sfratto per “morosità incolpevole”. Sino a 8mila euro per stipulare un nuovo contratto di affitto a canone concordato.
Lo scorso 29 giugno è stato pubblicato l’avviso per l’erogazione di contributi agli inquilini di alloggi in affitto nel Comune di Genova soggetti a provvedimento di sfratto per morosità incolpevole.
Questo strumento, riservato a persone impossibilitate a provvedere al pagamento del canone di locazione, rende possibile l’accesso a contributi fino ad 8000 euro da utilizzare per permettere la stipula di un nuovo contratto concordato, oppure come deposito cauzionale per un nuovo contratto, o ancora come pagamento parziale delle morosità per differire lo sfratto.
Il contributo verrà concesso dall’Agenzia Sociale per la Casa in base ad una valutazione complessiva della situazione che, considerati i criteri di preferenza e di priorità previsti, terrà conto dell’adesione dell’inquilino e del proprietario ai progetti individualizzati (e quindi dell’effettiva possibilità di raggiungere uno degli obiettivi sopra indicati, considerati come priorità per l’erogazione del contributo), ma anche della riduzione della capacità economica complessiva del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda tale per cui l’incidenza del canone sostenuto sul reddito complessivo lordo superi la misura del 30% e, infine, della data stabilita per l’esecuzione dello sfratto.
Il Fondo tiene conto dei criteri per l’accesso ai contributi stabiliti dal decreto ministeriale che definisce la morosità incolpevole come “la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare”.
Per poter richiedere i contributi si deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere titolare unitamente al nucleo familiare di reddito (valore) ISE non superiore ad euro 35 mila o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26 mila;
b) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida;
c) essere titolare di contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9) e risiedere nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
d) avere cittadinanza italiana, di un paese dell’UE ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, possedere un regolare titolo di soggiorno;
e) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di Genova di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare. Il requisito deve essere posseduto anche dagli altri componenti del nucleo familiare del richiedente.

I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune, corredato da ogni idonea documentazione e dichiarazione.
Le domande vanno consegnate entro e non oltre il 31 ottobre 2015 esclusivamente presso l’Archivio Generale del Comune, Piazza Dante 10.
La procedura verrà gestita dall’Agenzia Sociale per la Casa che già si avvale, nell’attività ordinaria, della collaborazione delle Organizzazioni degli Inquilini e della Proprietà edilizia, soggetti ai quali è delegato un ruolo molto attivo nel presente strumento di sostegno alla morosità incolpevole, legittimati anche dalla sottoscrizione pregressa di specifico protocollo d’intesa, che ha riconosciuto gli obiettivi comuni del diritto ad abitare e dell’emergenza abitativa.
L’attività delle Organizzazioni degli Inquilini e della Proprietà edilizia, unitamente alla collaborazione con la Prefettura, si articolerà in:
1) esame preliminare dei requisiti ed invio all’Archivio Generale del Comune solo delle richieste già ammissibili (è bene ricordare che il Fondo non comprende gli alloggi di e.r.p. e che non è cumulabile con il bando per il Fondo Sostegno alla Locazione);
2) informativa e consegna, ove possibile, della domanda ai propri associati;
3) sensibilizzazione verso i proprietari interessati della valenza sociale del provvedimento che tende a recuperare situazione di disagio abitativo a carattere temporaneo.